Art. 3

Modalità e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze

In vigore dal 16 mag 1993
Modalità e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze 1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per iscritto alla sede INPS che ha effettuato la liquidazione delle somme. 2. In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto periodo, l'INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non più di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui è sorto l'obbligo della restituzione.
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