Art. 2

Adempimenti procedurali

In vigore dal 16 mag 1993
1. La sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, provvede a svolgere gli adempimenti necessari ad accertare: a) l'iscrizione del richiedente nelle liste di mobilità; b) l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all', comma 2, del presente decreto. 2. Le domande sono trasmesse, con cadenza mensile, alla sede INPS competente per territorio, corredate da un parere in ordine alla regolarità della documentazione presentata. 3. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla anticipazione dell'indennità di mobilità, dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla base dell'importo mensile dell'indennità spettante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'interessato medesimo, senza tener conto degli adeguamenti di cui al comma 3 del richiamato art. 7. 4. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori delle aree di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi diritto all'indennità di mobilità, l'aumento fino ad un massimo di quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità, secondo le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 7, è attribuito subordinatamente al possesso del requisito di anzianità già fatto valere per la concessione dell'indennità stessa, elevato in misura pari al periodo trascorso tra l'11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilità. 5. La sede INPS competente per territorio comunica alla sezione circoscrizionale l'accoglimento delle domande di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità. La sezione circoscrizionale fornisce, con cadenza mensile, l'elenco delle domande accolte all'agenzia dell'impiego, competente per territorio, nonché all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente interessato, per gli adempimenti di competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1993-02-17;142#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo