Art. 5
Norma transitoria
In vigore dal 27 set 1994
1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli del presente decreto entro il 31 ottobre 1994.
Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 dicembre 1992
Il Ministro: MANCINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 6 Interno, foglio n. 363
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-17;564#art-5