Art. 1
Sorvegliabilità esterna
In vigore dal 27 feb 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l', comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui all' della legge 22 luglio 1975, n. 382";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1 dicembre 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Sorvegliabilità esterna
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-17;564#art-1