Art. 4

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

In vigore dal 27 feb 1993
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-17;564#art-4

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