Art. 3
In vigore dal 20 apr 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 dicembre 1992
Il Ministro: TESINI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 299
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-12-15;572#art-3