Art. 2

In vigore dal 20 apr 1993
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non saranno ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione i veicoli, immatricolati per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, da adibire a servizio pubblico non di linea che non siano muniti dei dispositivi di cui all'.
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