Art. 1
In vigore dal 20 apr 1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che subordina il rilascio di nuove immatricolazioni di veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente alla installazione di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto che il richiamato art. 12 demanda al Ministero dei trasporti l'individuazione dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti dei veicoli da adibire al servizio di taxi o di noleggio con conducente;
Considerato che per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile con l'uso di appositi convertitori catalitici e che, oltre alla marmitta catalitica di prima installazione, sono stati riconosciuti idonei a ridurre i carichi inquinanti, e quindi omologati, anche dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installabili successivamente alla prima immatricolazione del veicolo;
Ritenuto che, invece, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile anche senza catalizzatore e con la sola ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi di iniezione e di scarico indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE;
Vista la direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti, del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7 gennaio 1992;
Ritenuto di poter individuare nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla citata direttiva la condizione che soddisfi pienamente, per i veicoli ad accensione spontanea, la finalità della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL VAR 5/41-119 del 1 settembre 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti delle autovetture adibite al servizio di taxi o di noleggio con conducente, immatricolate per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono:
a) per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata, le marmitte catalitiche di prima installazione già previste all'atto dell'omologazione del tipo o i dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installati successivamente alla prima immatricolazione del veicolo purchè regolarmente omologati presso gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
b) per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea, i dispositivi di alimentazione e di scarico, indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE, atti a contenere le emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dalla direttiva 91/441/CEE recepita con decreto interministeriale del 28 dicembre 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-12-15;572#art-1