Art. 4

In vigore dal 15 ago 1993
1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all' redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza ed all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione è inviata al Ministero degli affari esteri, affinché venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonché al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad al Ministero del tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 dicembre 1992 Il Ministro degli affari esteri COLOMBO p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Il Ministro della pubblica istruzione JERVOLINO RUSSO Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica FONTANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993 Registro n. 8 Esteri, foglio n. 202
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Art. 4 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo