Art. 3
In vigore dal 15 ago 1993
1. Le proposte di concessione di contributo di cui al presente decreto per corsi organizzati da enti ed associazioni stranieri sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte è allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che deve illustrare altresì, nel caso quest'ultima abbia ricevuto in precedenza contributi ai sensi del presente decreto, una relazione sull'utilizzazione del contributo stesso nell'ultimo anno.
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