Art. 2
In vigore dal 15 ago 1993
1. I contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono erogati solo per corsi organizzati per docenti non appartenenti ai ruoli dello Stato, italiani o stranieri, e quindi non destinati all'estero con decreto ministeriale, bensì assunti o comunque utilizzati dalle istituzioni in questione con contratto di diritto privato.
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