Art. 5
In vigore dal 24 gen 1993
1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, è inserito l'art. 16- bis:
"Art. 16-bis. - 1. I preparati per acqua da tavola sono costituiti da sostanze basiche (carbonato e carbonato acido di sodio e di potassio) e da sostanze acide (E 334 acido tartarico e 296 acido malico) e devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine ed etichettati in conformità a quanto previsto dall', comma 3. La quantità di acido tartarico presente in una dose di polvere per la preparazione di un litro di acqua da tavola non deve essere superiore a 700 mg.
2. I preparati in polvere e granulari per la preparazione estemporanea di bevande effervescenti possono essere ottenuti dalla miscela di zuccheri con sostanze acide: acido citrico, acido malico ed acido tartarico; con sostanze basiche: bicarbonato di sodio e citrato di sodio; con l'eventuale aggiunta di aromi. La quantità di acido tartarico non può essere superiore al 5%.
3. I preparati di cui al comma 2 devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine, etichettati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e devono riportare in etichetta le istruzioni per l'uso.
4. I lieviti chimici o polveri lievitanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, ora denominati agenti lievitanti, devono essere etichettati in conformità a quanto previsto dall', comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965.
5. L'acido malico deve possedere i requisiti specifici e generali di purezza riportati al successivo ".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-06;525#art-5