Art. 3
In vigore dal 24 gen 1993
1. Dopo l' del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono inseriti i seguenti - bis e 3- ter:
"Art. 3-bis. - 1. La presente normativa non si applica:
a) 'agli ausiliari tecnologicì in appresso denominati 'coadiuvanti tecnologicì. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;
c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;
d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine".
"Art. 3-ter. - 1. Gli additivi alimentari, anche se detenuti a fini di utilizzazione e utilizzati per le finalità di cui all'art. 3-bis, primo comma, lettera a), devono possedere le caratteristiche chimico- fisiche ed i requisiti di purezza previsti dal presente regolamento o dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-06;525#art-3