Art. 9
In vigore dal 24 gen 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 novembre 1992
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992
Registro n. 15 Sanità, foglio n. 201
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-06;525#art-9