Art. 5

Piano tecnico

In vigore dal 20 nov 1992
1. Per la definizione di ciascuna area di telecomunicazioni avanzata, il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni sottopone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un apposito piano tecnico esecutivo, con previsioni triennali, che è assoggettato, per l'approvazione, alla stessa procedura prevista per i piani tecnici compartimentali esecutivi. 2. Per l'approvazione del piano sono condizioni necessarie: a) il rispetto delle caratteristiche di cui all'; b) l'indicazione dei tempi di realizzazione degli edifici e degli impianti di telecomunicazioni di cui sia prevista la costruzione e l'installazione nell'area di telecomunicazioni avanzata. 3. Successivamente all'approvazione del piano tecnico, per l'applicazione delle tariffe di cui all', è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'insediamento di almeno il 10% della potenzialità globale dell'area, in termini di metri quadrati edificati, numero di addetti, di collegamenti e di punti di accesso a reti dati; b) la presenza nell'area e negli edifici che insistono sulla stessa di tutte le opere necessarie (canalizzazioni, locali, ecc.) all'installazione delle infrastrutture della rete pubblica di telecomunicazioni; tali opere sono definite in sede di progettazione con il gestore pubblico di telecomunicazioni.
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