Art. 2

Ubicazione dell'area

In vigore dal 20 nov 1992
1. Le aree di telecominicazioni avanzate, con le caratteristiche ed i requisiti di cui agli , possono riguardare solo territori, che la pianificazione urbanistica ha destinato ad insediamenti a prevalente attività terziaria ove si riscontrano intensi scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni, da individuare anche a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché degli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni

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