Art. 1

Definizione di area di telecomunicazioni avanzata

In vigore dal 20 nov 1992
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; e, in particolare, l'art. 19 che disciplina i criteri per applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 relativo all'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 relativo ai contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazione (rete ISDN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali; Considerata la necessità di istituire in ambito nazionale delle aree nelle quali vengano, in via prioritaria, offerte prestazioni di rete necessarie all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni di tipo avanzato per far fronte a particolari concentrazioni di utenza in aree territorialmente limitate; Considerata l'opportunità con in tali aree venga estesa la tariffa per i collegamenti ad elevata intensità di traffico applicata ai collegamenti di un singolo utente; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la lettera GM/66939/4201DL/CR del 26 agosto 1992 con la quale è stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Definizione di area di telecomunicazioni avanzata 1. Si definisce area di telecomunicazioni avanzata, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico, una zona territorialmente limitata, destinata ad insediamenti a prevalente attività terziaria, nel cui ambito si prevede una particolare concentrazione di utenti che svolgano attività di servizi, di affari e professionali, caratterizzati da intensa richiesta di scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni tale da giustificare investimenti per l'apprestamento di particolari infrastrutture di rete da parte del gestore della rete pubblica. 2. Per questa utenza, nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, è assicurata dal gestore pubblico: a) l'offerta delle prestazioni di reti occorrenti per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione definiti dal piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; b) l'impiego delle tecnologie più avanzate, sia per la sperimentazione di nuovi servizi, sia per una più elevata qualità dei servizi stessi; c) l'applicazione di una politica tariffaria per i servizi regolamentati, ispirata all'incentivazione dell'uso delle telecomunicazioni. 3. Chiunque, anche nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, può offrire servizi applicativi e/o a valore aggiunto servendosi delle prestazioni di rete fornite in esclusiva dal gestore della rete pubblica. 4. Il gestore della rete pubblica assicura, all'occorrenza anche tramite strutture specializzate, l'interconnessione tra varie aree, ferma restando l'applicazione delle tariffe di cui all' esclusivamente agli utenti ubicati in ciascuna area.
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