Art. 4

In vigore dal 5 dic 1992
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente dal 1› gennaio 1994 e dal 28 febbraio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all' del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 luglio 1992 Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992 Registro n. 12 Sanità, foglio n. 65

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