Art. 4
In vigore dal 5 dic 1992
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente dal 1 gennaio 1994 e dal 28 febbraio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all' del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 luglio 1992
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 65
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-07-02;436#art-4