Art. 3
In vigore dal 1 dic 1992
1. Al termine del comma 1 dell'art. 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, viene aggiunta la frase seguente: "I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato 1 sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale, anche, nella misura possibile, a livello comunale".
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