Art. 1

In vigore dal 1 dic 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati; Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, recante il regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. Vista la circolare 12 novembre 1991 del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente l'applicazione del decreto interministeriale n. 217 del 1991; Vista la risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati del 13 novembre 1991, che, fra l'altro, impegna il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori, di cui agli allegati 3 e 4 del citato decreto del 1991, n. 217, in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori; Visto il decreto del Ministro dela sanità del 12 novembre 1991, recante la fissazione delle caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli del citato decreto interministeriale n. 217 del 1991; Ritenuto di aderire alla citata risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati nel senso di introdurre in via sperimentale, a modifica di quanto stabilito con il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, una rilevazione dei dati da parte degli utilizzatori che consenta una preliminare verifica sulla validità della metodologia impiegata in relazione agli obiettivi di tutela sanitaria e ambiente comparati con gli oneri a carico degli agricoltori; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 705/44.64/AG.5/1265 del 4 luglio 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni e in collaborazione con il Ministero della sanità, attua, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli allegati 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in modo rappresentativo per l'intero territorio nazionale e provvede all'effettuazione di un'indagine per valutare la corrispondenza fra i dati desunti dalle dichiarazioni di vendita e quelli rilevati nel merito delle utilizzazioni. I risultati della citata sperimentazione sono resi disponibili entro il 31 marzo 1993. Oggetto della sperimentazione è anche la "scheda dei trattamenti in agricoltura" allegata al presente decreto, che potrà essere utilizzata in alternativa alla scheda di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, nonché il modulo di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
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