Art. 5
In vigore dal 17 dic 1992
1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 1992
Il Ministro: MARINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 48
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-05-22;466#art-5