Art. 3
In vigore dal 17 dic 1992
1. Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata all' devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura.
2. I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-05-22;466#art-3