Art. 4
In vigore dal 17 dic 1992
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di cui al presente regolamento indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. È fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-05-22;466#art-4