Art. 5
In vigore dal 19 lug 1992
1. L'allegato 1 di cui al decreto ministeriale n. 78 del
22 gennaio 1988 è modificato al punto 1.1 come segue:
"1.1. Lunghezza massima:
veicolo a motore 12,00 m;
rimorchio 12,00 m;
autoarticolato 16,50 m;
autotreno 18,35 m;
autobus articolato 18,0 m,".
2. All'allegato 1 indicato al precedente comma sono apportate le seguenti aggiunte dopo il paragrafo 1.6 (risultante dall'attuazione della direttiva n. 89/461/CEE, attuata con decreto ministeriale 29 settembre 1989) e prima del paragrafo 2:
"1.7. Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e della estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio.. 15,65 m.
1.8. Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato.. 16.00 m".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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