Art. 1

In vigore dal 19 lug 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visti gli articoli 26, 32, 33, 53, 58 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393: "Testo unico delle norme sulla circolazione stradale", e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1987; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987; Visto l', comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l', comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 22 gennaio 1988, n. 78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale viene data attuazione alle direttive n. 85/3/CEE, 86/360/CEE, 86/364/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1989, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/461/CEE del 18 luglio 1989; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 37 del 9 febbraio 1991, che modifica la direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate dagli autotreni; Vista la rettifica alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 4 febbraio 1991 n. 91/60/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991; Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il regolamento e gli allegati al decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, già integrato con il decreto del Ministro dei trasporti 29 settembre 1989 in attuazione della direttiva n. 91/60/CEE del 4 febbraio 1991, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 54 del 28 febbraio 1991; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Sentito il parere del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero dei lavori pubblici; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 19 marzo 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L' del regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988 è sostituito dal seguente: " 1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/3/CEE e successive integrazioni e delle modifiche apportate alle precedenti direttive dalla n. 91/60/CEE, relative ai pesi, alle dimensioni, ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le direttive n. 85/3/CEE, n. 86/360/CEE, numero 89/461/CEE e n. 91/60/CEE vengono pubblicate unitamente al presente regolamento".
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