Art. 2
In vigore dal 19 lug 1992
1. L' del regolamento indicato all' è sostituito dal seguente:
" 1. Per quanto attiene ai pesi ed alle dimensioni sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 78 del 22 gennaio 1988, come modificato con il decreto ministeriale 29 settembre 1989 e con il presente regolamento".
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-05-15;327#art-2