Art. 6
Situazioni temporanee di non percorribilità
In vigore dal 2 giu 1992
1. Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo stato di non transitabilità di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate dei corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici - e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada.
2. La non transitabilità delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-04-23;284#art-6