Art. 3

Strade non percorribili

In vigore dal 2 giu 1992
1. Negli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d'opera sono inclusi: a) le strade, o loro tratti, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale siano motivatamente ritenuti dall'ente gestore non idonei al transito di mezzi d'opera; b) i tratti di strada realizzati in zone geologicamente classificate a rischio franoso e nelle quali non siano stati già eseguiti risolutivi interventi di consolidamento per l'intero tratto; c) i tratti di strada le cui opere d'arte non sono state realizzate con strutture di cemento armato o di acciaio e per le quali non vi sono progetti e collaudi che ne attestino l'idoneità; d) i tratti di strada lungo i quali sono in corso interventi che possano alterare le capacità portanti delle opere d'arte o della sovrastruttura stradale.
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-04-23;284#art-3

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