Art. 4
Verifica della percorribilità
In vigore dal 2 giu 1992
1. Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali.
2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-04-23;284#art-4