Art. 3

In vigore dal 3 giu 1992
1. L'art. 19 del sopramenzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo: "Art. 19 (Medicina veterinaria). - 1. Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni: studio dei cicli infettivi e dei meccanismi patogenetici delle malattie virali, batteriche, parassitarie e micotiche degli animali, con particolare riguardo alle zoonosi; elaborazione e standardizzazione di metodi diagnostici per l'identificazione degli agenti eziologici; centri di riferimento per i diversi agenti eziologici; vigilanza limitata all'attività di sanità pubblica sugli istituti zooprofilattici; elaborazione dei criteri per l'impiego ed il controllo degli alimenti, dei farmaci e degli additivi destinati alla alimentazione animale; controllo dei presidi immunizzanti; consulenza nel campo degli interventi di individuazione e profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame; studi epidemioligici finalizzati soprattutto alla prevenzione e al controllo delle zoonosi; elaborazione dei criteri per il controllo dei residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale; studio degli aspetti morfologici e funzionali delle malattie non infettive degli animali. 2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti: alimentazione animale; anatomia e istopatologia veterinaria; infezioni batteriche; infezioni parassitarie e micotiche; infezioni virali; malattie non infettive degli animali; residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale. 3. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per il personale delle ex carriere tecniche: Dirigenti di ricerca 5 Ricercatori 8 Ex legge 7 agosto 1973, n. 519 Ex D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285 - - (Assistenti tecnici) Specialisti tecnici E.R. 9 (Segretari tecnici) Specialisti tecnici E.R. 1 (Aiutanti tecnici) Assistenti tecnici 11 (Addetti tecnici) Assistenti tecnici 9 Il presente decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1992 Registro n. 5 Sanità, foglio n. 255
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