Art. 1
In vigore dal 3 giu 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni, come modificato dal decreto 27 dicembre 1990, n. 454;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 novembre 1986, n. 86/609/CEE - pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 358 del 28 dicembre 1986 - concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
Vista la proposta del comitato scientifico dello stesso Istituto, espressa in occasione della seduta del 12 dicembre 1990, relativa alla istituzione del servizio "Qualità e sicurezza della sperimentazione animale";
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso il proprio favorevole avviso in proposito, nelle sedute del 23 ottobre e 20 novembre 1990;
Vista la deliberazione n. 19, allegata al verbale n. 128 del 19 dicembre 1990, del comitato amministrativo del ripetuto Istituto superiore di sanità, concernente la suddetta proposta di istituzione del servizio "Qualità e sicurezza della sperimentazione animale";
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 39100/Sap. 20 del 7 novembre 1991);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'art. 28 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 28 (Servizi tecnici). - 1. I servizi tecnici e le loro attribuzioni sono individuati nei successivi articoli da art. 29 a art. 34- ter".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-01-31;286#art-1