Art. 2

In vigore dal 3 giu 1992
1. Al predetto decreto 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo: "Art. 34-ter (Servizio qualità e sicurezza della sperimentazione animale dell'Istituto superiore di sanità). - 1. Attività pertinenti alla ottimizzazione della qualità e del benessere degli animali da laboratorio, con particolare riguardo alla consulenza tecnico-scientifica e alla vigilanza sulla conduzione della sperimentazione relativa alla ricerca e ai controlli di Stato; Fornitura, deposito, quarantena e allevamento degli animali da laboratorio in relazione alle specifiche esigenze tecnico- scientifiche dei laboratori e dei servizi; Gestione delle attività logistiche, amministrative, di registrazione e di analisi dei dati pertinenti all'acquisizione, allevamento e impiego degli animali da laboratorio; Formazione del personale addetto alla cura degli animali da laboratorio; Contributo, in cooperazione con i laboratori, all'analisi di fattibilità sulla utilizzazione dei metodi complementari e/o alternativi atti a limitare l'impiego degli animali da laboratorio; Attività pertinenti alla applicazione delle normative nazionali e comunitarie sull'impiego degli animali da laboratorio e contributo alla definizione dei criteri per l'aggiornamento delle normative stesse sotto i profili tecnico-scientifico ed etico. 2. Presso il servizio è istituito un comitato tecnico scientifico con funzioni di consulenza facoltativa in materia di scelte tecniche- operative, di individuazione degli indirizzi generali nel settore della sperimentazione animale, di controllo sull'etica della sperimentazione stessa, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/609, in data 24 novembre 1986. Il comitato, presieduto dal direttore del servizio in questione, è costituito da sei membri nominati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, scelti oltre che tra il personale dell'Istituto superiore di sanità e tra i rappresentanti dell'organo di indirizzo scientifico dello stesso Istituto, tra altre personalità particolarmente qualificate sul piano sia scientifico che biomedico. Le deliberazioni del comitato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 3. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le ex carriere tecniche: Dirigenti di ricerca 1 Ricercatori 1 Ex legge 8 agosto 1973, n. 519 Ex D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285 - - (Assistenti tecnici) Specialisti tecnici E.R. 3 (Segretari tecnici) Specialisti tecnici E.R. 1 (Aiutanti tecnici) Assistenti tecnici 3 (Addetti tecnici) Assistenti tecnici 6
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-01-31;286#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo