Art. 7
Norma transitoria
In vigore dal 8 apr 1992
1. In deroga a quanto previsto dall' sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 1992
Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1992-01-13;240#art-7