Art. 3

In vigore dal 8 apr 1992
1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facoltà essi appartengano. 3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio. 4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. 5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo i consigli dell'Ordine possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
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