Art. 1
In vigore dal 8 apr 1992
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1957, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l', che rimette ad apposito decreto la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 settembre 1991;
Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'adozione del presente regolamento;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. La laurea in psicologia è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariari il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1992-01-13;240#art-1