Art. 4
In vigore dal 7 mar 1992
1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 gennaio 1992
Il Ministro: CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 111
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