Art. 3
In vigore dal 7 mar 1992
1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: "Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione".
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