Art. 1

In vigore dal 7 mar 1992
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all' del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile; Visto l', comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell' del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 293, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto 20 luglio 1989, n. 293; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 con nota n. 05215 del 17 dicembre 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra". 2. Al comma 3 dell' del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra". 3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art. 7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10 del citato decreto 20 luglio 1989, n. 293. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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