Art. 6
Norma di rinvio
In vigore dal 8 gen 1992
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 1991
Il Ministro: SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991
Registro n. 56 Interno, foglio n. 320
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1991-12-05;402#art-6