Art. 3

Commissione tecnica

In vigore dal 8 gen 1992
1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all' del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 3, 7, 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
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