Art. 2
Sede di svolgimento della prova
In vigore dal 8 gen 1992
1. La prova di cui al precedente articolo può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Il predetto calendario sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1991-12-05;402#art-2