Art. 3

In vigore dal 28 feb 1992
1. L'immissione in commercio della chimosina microbica da DNA-ricombinante può anche essere autorizzata in miscela con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti purchè siano soddisfatti i requisiti di cui all', commi 1 e 2, e sia disponibile un metodo per il dosaggio della quantità di chimosina microbica da DNA-ricombinante presente nella preparazione. 2. Il Ministro della sanità provvede con proprio regolamento ad emanare, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 3, le prescrizioni relative alle modalità di commercializzazione delle preparazioni nelle quali la chimosina microbica da DNA-ricombinante è miscelata con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti.
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