Art. 2
In vigore dal 28 feb 1992
1. Con decreto del Ministro della sanità è autorizzata l'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante, già utilizzate per la caseificazione nello Stato nel quale avviene la produzione ovvero in uno Stato della Comunità economica europea, esclusivamente per la produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione, in sostituzione totale o parziale del caglio animale e di altri enzimi coagulanti, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
a) provenienza da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni;
b) titolo non inferiore a 1: 10.000 per le preparazioni in forma liquida o a 1: 100.000 per le preparazioni in forma di polvere;
c) differenziabilità dal caglio animale mediante applicazione di un metodo di analisi per l'identificazione della chimosina microbica da DNA-ricombinante.
2. Con il decreto di cui al comma 1 vengono definiti i requisiti di purezza in funzione del microrganismo e della tecnologia di produzione.
3. Le preparazioni di cui all', eventualmente addizionate, se in forma liquida, con sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità non superiori a quelle previste per il caglio o pre- same dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette apposte le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita: "enzima coagulante: chimosina";
b) il nome del microrganismo da cui la chimosina è stata ottenuta con la specificazione "geneticamente modificato";
c) l'attività;
d) le modalità di conservazione e di impiego;
e) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore nonché quelli dell'importatore autorizzato;
f) il peso netto;
g) la specificazione: "per uso di caseificio".
Storico versioni
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