Art. 1
In vigore dal 28 feb 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Viste le definizioni di formaggio, dei relativi sistemi di produzione nonché degli ingredienti quali caglio e fermenti che possono essere utilizzati per la coagulazione del latte nella produzione del formaggio, quali risultanti dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ed in particolare l'art. 32, come modificato dall' del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 261, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e i relativi successivi decreti applicativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978, relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità;
Rilevato che attualmente la produzione e la commercializzazione di preparazioni di chimosina di origine microbica ottenuta con la tecnica del DNA-ricombinante è autorizzata in alcuni Stati membri della CEE e in altri Stati;
Ritenuto che, nelle more della trasposizione nell'ordinamento legislativo nazionale della direttiva numero 90/219/CEE del 23 aprile 1990 relativa all'utilizzazione a fini produttivi in ambienti confinati di microrganismi geneticamente modificati, sia opportuno consentire in Italia l'impiego solo di preparazione dell'enzima chimosina, prodotto all'estero da ben individuati ceppi non patogeni e non tossigeni di microrganismi geneticamente modificati con la tecnica del DNA-ricombinante, subordinandone l'utilizzazione a deter- minate condizioni di commercializzazione e di impiego;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire la produzione e il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere che la chimosina ottenuta da ceppi di microrganismi geneticamente modificati con la tecnica del DNA-ricombinante esercita un'azione coagulante del latte simile a quella del caglio animale e non pone alcun problema di ordine sanitario o tecnologico, purchè essa sia ottenuta da ceppi non patogeni e non tossigeni ben individuati e sia rispondente a particolari requisiti di purezza e di attività;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione fatta in data 14 novembre 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante destinata alla produzione di formaggi è vietata fuori dai casi previsti dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-12-02;446#art-1