Art. 3
Norme a tutela dei minorenni
In vigore dal 22 gen 1992
1. La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:
a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 1991
Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 47 Poste, foglio n. 113
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-11-30;425#art-3