Art. 2
Pubblicità delle bevande alcooliche
In vigore dal 22 gen 1992
1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve:
a) rivolgersi espressamente a minorenni, nè, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;
c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico come qualità positiva delle bevande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-11-30;425#art-2