Art. 2

Pubblicità delle bevande alcooliche

In vigore dal 22 gen 1992
1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve: a) rivolgersi espressamente a minorenni, nè, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande; b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli; c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà; f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico come qualità positiva delle bevande.
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