Art. 1

Pubblicità dei prodotti del tabacco

In vigore dal 22 gen 1992
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 10 arile 1962, n. 165; Riconosciuta la necessità di emanare una disciplina per l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE); Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 29 novembre 1991, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Pubblicità dei prodotti del tabacco 1. È vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. 2. Al fine di determinare quale sia l'attività principale di cui al precedente comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
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