Art. 5
In vigore dal 8 mag 1992
Le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale del 18 novembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, dello stesso decreto, già adeguate con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e 15 maggio 1986, vengono ulteriormente aumentate del 25%.
Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 25%.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1991-11-07;456#art-5