Art. 1
In vigore dal 8 mag 1992
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31 ottobre 1982 e decreto ministeriale 15 maggio 1986;
Vista la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi in data 17 luglio 1990;
Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi in data 21 marzo 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di:
L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato;
L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo;
L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1991-11-07;456#art-1