Art. 1

In vigore dal 8 mag 1992
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31 ottobre 1982 e decreto ministeriale 15 maggio 1986; Vista la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi in data 17 luglio 1990; Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi in data 21 marzo 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di: L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato; L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.

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