Art. 4
In vigore dal 8 mag 1992
Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo IV dei decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e 15 maggio 1986, vengono ulteriormente aumentati del 25% per le voci di cui al capoverso A; del 25% per la voce b) di cui al capoverso B).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1991-11-07;456#art-4